PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Obiettivi).

      1. La Repubblica promuove la diffusione della cultura informatica in tutti gli ambiti sociali e ne favorisce la diffusione all'interno del sistema formativo, del mondo del lavoro e della pubblica amministrazione, per incrementare l'acquisizione e l'utilizzo di tali competenze informatiche attraverso un sistema di certificazione omogeneo a livello nazionale e in accordo con gli standard di settore definiti nell'ambito dell'Unione europea.

Art. 2.
(Riconoscimento).

      1. Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, riconosce le certificazioni rilasciate dall'Associazione italiana per l'informatica ed il calcolo automatico (AICA) secondo gli standard internazionali European Computer Driving Licence (ECDL) ed European Certification of Informatics Professionals (EUCIP), quali attestazioni ufficiali di competenze informatiche, in conformità a quanto previsto per i certificati di competenze ai fini dell'ottenimento di qualifiche professionali, rilasciate ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni.

Art. 3.
(Equiparazione).

      1. Il possesso del certificato denominato «ECDL utente generico» (ECDL Core

 

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Level), per effetto del riconoscimento di cui all'articolo 2, attesta l'acquisizione delle competenze informatiche di base, previste all'interno di numerosi percorsi formativi e necessarie in molte professioni.
      2. Il possesso del certificato denominato «ECDL utente generico» (ECDL Core Level) e dei certificati denominati «ECDL Advanced-Office» comporta, oltre all'attestazione delle relative competenze, il rilascio di qualifiche professionali nel settore Information and Communication Technology (ITC), di «operatore informatico» corrispondente al 3o livello delle qualifiche professionali riconosciute a livello comunitario dalla decisione 85/368/CEE del Consiglio, del 16 luglio 1985.
      3. Il possesso dei certificati afferenti le aree di «ECDL specialista ITC» (ECDL Specialist Level Program), «EUCIP - livello base» (EUCIP Core Level), «EUCIP - livello elettivo» (EUCIP Elective Level), nonché dei titoli di studio previsti per i livelli 4o e 5o delle qualifiche professionali riconosciute a livello comunitario, ai sensi della citata decisione 85/368/CEE del Consiglio, del 16 luglio 1985, oltre all'attestazione delle relative competenze comporta il rilascio di qualifiche professionali o di certificati di specializzazione nel settore ITC.

Art. 4.
(Effetti).

      1. I soggetti che hanno conseguito le certificazioni previste dai programmi ECDL ed EUCIP hanno diritto:

          a) al riconoscimento del relativo credito formativo nei percorsi del sistema educativo-formativo;

          b) alla registrazione delle competenze acquisite nel «libretto formativo del cittadino», di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

          c) alla registrazione delle certificazioni nel Sistema informativo lavoro (SIL), di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, da parte dei centri per l'impiego;

 

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          d) al rilascio da parte dei centri per l'impiego di attestati delle qualifiche professionali individuate ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 3;

          e) all'attribuzione di un punteggio, nella partecipazione a concorsi indetti dalle amministrazioni pubbliche, quantificato secondo i criteri di valutazione delle commissioni esaminatrici.

Art. 5.
(Istituzione del Comitato di indirizzo e controllo delle certificazioni informatiche).

      1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, il Comitato di indirizzo e controllo delle certificazioni informatiche, di seguito denominato «Comitato». Il Comitato è composto da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, da un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca, da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da un rappresentante delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e da un rappresentante dell'AICA, e si avvale del supporto del Comitato nazionale per il sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), istituito ai sensi dell'articolo 69, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144.
      2. Il Comitato verifica il rispetto degli standard internazionali prefissati nel rilascio delle certificazioni.
      3. Il Comitato definisce con propria deliberazione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'equiparazione tra i livelli di certificazione ECDL, i titoli di studio e le qualifiche professionali previste dai commi 2 e 3 dell'articolo 3. Lo stesso Comitato provvede all'aggiornamento dell'equiparazione che si renda necessario a seguito dell'evoluzione degli standard ECDL e dell'evoluzione delle qualifiche professionali.